Assegno di maternità
L'assegno viene concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno.
L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
L'assegno è concesso anche alle cittadine non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria.
Chi può farne richiesta
Possono farne richiesta tutti i cittadini in posesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- residenza in uno dei Comuni dell'Unione
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno
- attestazione ISEE rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità con valore non superiore a 17.416,66 euro.
Documentazione necessaria
I cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Unione in possesso dei requisiti richiesti possono presentarsi presso la Sede degli Sportelli Polifunzionali dei Comuni muniti di:
- modulo di domanda compilato in ogni sua parte e sottoscritto
- fotocopia del documento d'identità
-
per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea
-fotocopia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del Permesso per status di rifugiato/a politico/a o di protezione sussidiaria, oppure fotocopia della ricevuta della richiesta alla Questura della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato/a politico/a o di protezione sussidiaria - attestazione ISEE in corso di validità
- fotocopia del codice IBAN.
Dove presentare domanda
Gli interessati devono presentare, allo Sportello Polifunzionale del proprio Comune di Residenza, il modulo di richiesta, compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione sopraelencata.
La domanda deve essere presentata dalla madre, entro 6 mesi dalla nascita del bambino.
Tempi del procedimento
L’istruttoria per la concessione dell’assegno è effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’erogazione dell'assegno è a carico dell’INPS secondo i tempi tecnici dell'Ente.
Altre Notizie
L'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'intero anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a a 1.740,60 euro, erogato dall’INPS in unica soluzione.
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Per informazioni
Per informazioni contattare gli Uffici Relazione con il Pubblico (URP)