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Accesso dei cani a giardini, parchi e aree pubbliche

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile (Atto Consiglio n. 6/2017), dell'Unione della Romagna Faentina, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, purché condotti al guinzaglio, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sempre che il divieto non sia reso noto con apposita segnaletica.
In particolare, l'accesso ai cani è vietato nei seguenti parchi:

  • Comune di Faenza: parco “Bucci”, parco “Della Rocca”, parco “Mita”, salvo che per l'accesso ad eventuali aree di sgambamento
  • Comune di Castelbolognese: parco Biancini di via Zara, parco Ravaioli di via Ghinotta, “Pratodelle Filippine” di via Roma, area verde compresa tra via Roma e via Borghesi, area verdecompresa tra via Capra e via Turati, area verde di via Bargero, aree verdi attrezzate di vialeUmberto I°, area verde di via Cavallazzi in adiacenza alle scuole “Ginnasi”, area verde in fondoa via Giovanni XXIII, are verde nel cortile interno delle scuole Bassi di via Roma, area verde dipiazza De Giovanni, area del torrione compresa tra le vie Roma, Antolini e Piancastelli.

All’interno delle aree verdi è vietato l’accesso dei cani alle zone destinate e attrezzate per scopi particolari, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante apposizione di cartelli e/o delimitazioni, apposite “aree di sgambamento” destinate ai cani.

All’interno delle suddette aree di sgambamento, il proprietario o conduttore è autorizzato a rimuovere il guinzaglio al cane, per consentirgli di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità del medesimo proprietario/detentore, affinché non arrechi danni a persone, piante, animali o cose.

All'interno di parchi ed aree verdi è comunque consentito il transito al guinzaglio dei cani negli appositi camminamenti pavimentati, se esistenti.

L'accesso dei cani nei pubblici esercizi è disciplinato dall'art. 139 del Regolamento di Igiene.

Data ultima modifica: 28 Giugno 2018