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Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile (Atto Consiglio n. 6/2017) dell'Unione della Romagna Faentina il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso.

Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, molestia, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia, anche in maniera da non oltrepassare incustoditi le recinzioni. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente comma, il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

I ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 20 m. dai confini di proprietà, o comunque alla maggiore distanza possibile in caso di dimensioni della proprietà inferiori, salvo diverso accordo coi confinanti.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve:

  • tenere sempre l'animale al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree dedicate allo sgambamento dei cani, individuate all'interno di parchi ed aree verdi
  • portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità dipersone o animali, in circostanza di affollamento, o su richiesta delle forze di polizia
  • portare con sè, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, attrezzatura per la pulizia costituita daalmeno un sacchetto impermeabile monouso, per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali, e da una bottiglietta d'acqua per diluire le eventuali deiezioni liquide
  • provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti.Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso, o smaltite nei contenitori per rifiuti organici
  • diluire con acqua le deiezioni liquide del cane, quando non sono effettuate su terra od erba
  • impedire le deiezioni liquide del cane sulle porte e sui muri di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e privati.

Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap, se in compagnia degli stessi.

Data ultima modifica: 28 Giugno 2018