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Tutela delle linee ferroviarie

Norme di prevenzione in prossimità delle reti ferroviarie.

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Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria

In applicazione del D.P.R. n.753/80 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie" si avvisa che lungo le linee ferroviarie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di 6 metri dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale

Per le siepi di altezza non maggiore di m.1,50 tale distanza potrà essere diminuita di 1 metro.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di una altezza massima superiore a m. 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m. 2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

  

Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie

(artt. 48, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n.753)

Al fine di prevenire gli incendi boschivi lungo le linee ferrate è vietato:

  • bruciare stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze
  • destinare a bosco i terreni adiacenti alle linee ferroviarie ad una distanza minore di m.50 dalla rotaia più vicina
  • formare cumuli e depositi di materiali combustibili di qualsiasi genere ad una distanza minore di m. 20 dalla rotaia più vicina.

  

Data ultima modifica: 5 Luglio 2018