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FAENZA. Quiete pubblica: emessa un’ordinanza sindacale

Fino al 3 settembre chiusura alle 20:30 degli esercizi di vicinato del settore alimentare.

Emessa un’ordinanza sindacale per limitare l'orario di chiusura al pubblico degli esercizi di vicinato posti all’interno della cinta muraria medioevale di Faenza e nelle seguenti vie limitrofe: corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all’incrocio con la via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravegnana fino all’incrocio con via San Giovanni Paolo II, caratterizzati, come attività prevalente, dalla vendita dei seguenti prodotti:

  • alimentari codice ATECO 47.11
  • macelleria codice ATECO 47.22.00
  • frutta e verdura ATECO 47.21.01

dalle ore 20:30 fino alle ore 6:00 successive per 30 giorni dal 4 agosto 2021 al 3 settembre 2021.

La medesima limitazione dalle ore 20:30 alle successive 6:00 è disposta anche per la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici (codice Ateco 47.99.20) posti all’interno del perimetro e delle vie sopra indicate.

Non ricadono in tale limitazione le attività prevalenti di rosticceria, friggitoria, pizzeria artigianale, paninoteca, kebab, chioschi di piadina.

Di conseguenza è fatto obbligo a tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui sopra di cessare ogni attività di vendita al pubblico inderogabilmente entro le ore 20:30 con sgombero immediato del locale di vendita da parte dei clienti e con il ritiro all’interno del locale di eventuali sedie e tavoli poste all’esterno dell’esercizio, in modo da non favorire la sosta degli avventori dopo le 20:30.

L’inosservanza delle presenti prescrizioni è punita con la sanzione di cui all’art. 50 c. 7. bis. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da 500 euro a 5000 euro.

Si avverte che qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno si applicano le disposizioni di cui all’art.12 c.1 del DL 20.2.2017, n.14 convertito con modificazioni dalla Legge 18.4.2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della legge n.689/1981.

Data ultima modifica: 12 Agosto 2021