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Pubblico esercizio (bar/ristorante): inizio attività, trasferimento di sede, ampliamento e riduzione di superficie per attività di somministrazione di alimenti e bevande in locale aperto al pubblico

Chi è interessato al servizio?

Coloro che intendono svolgere l’attività di somministrazione in locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie): nuovo rilascio, trasferimento, ampliamento, variazioni.

 

Quali richieste può presentare

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

 

Quali effetti avrà la richiesta?

L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 

Quali atti e documenti sono richiesti?

-  Planimetria dei locali (ai fini del rispetto della sorvegliabilità dei locali prevista dal DM 564/1992);
- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante)

 

Esistono tempi da rispettare?

Nei casi di apertura/trasferimento di sede in zona non tutelata e di riduzione di superficie, l’attività può iniziare immediatamente.
La domanda di nuovo rilascio può essere presentata solo se i criteri comunali prevedono disponibilità di rilascio di autorizzazioni in zone oggetto di tutela.
Nei casi di apertura o trasferimento di sede in zona tutelata, il richiedente non può iniziare l’attività prima del rilascio dell’autorizzazione (salvo il silenzio assenso).

 

Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio SUAP.

 

Ci sono limitazioni?

L'attività è subordinata all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell’art. 4, c. 2 della LR 14/2003 e al rispetto delle disposizioni, delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e in materia di sorvegliabilità.  L’esercizio dell’attività rimane precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate, ma non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le disposizioni sopra indicate. Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione ovvero si riserva di verificarne la sussistenza successivamente al rilascio quando ciò non sia possibile in via preventiva.

 

Normativa:

- LR 14/2003; 
- Delibera GR 1879/2009; 
- DM 564/1992; 
- RD 773/1931; 
- RD 635/1940; 
- Artt. 64 e 71 del D.Lgs 59/2010;
- Atto CC n. 60 del 04.02.2010 “Nuovi criteri per  il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Atto CC n. 282 del 12.11.2012 “Ricognizione delle disposizioni regolamentari comunali e adeguamento ai principi di liberalizzazione”.

 

Altre notizie:

Procedimento particolarmente complesso nei casi di nuovo rilascio e trasferimento di sede per cui si invita il richiedente a rivolgersi al servizio competente.
 

Data ultima modifica: 15 Maggio 2018