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Accesso agli Atti

Per favorire la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa e per garantirne l’imparzialità e il buon andamento, la Legge riconosce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione. Per documenti amministrativi si intende: deliberazioni, ordinanze, atti a rilevanza esterna e quelli interni relativi ad uno specifico procedimento, che sono in possesso dell'ente sotto qualunque forma (cartacea, fotografica, elettronica).L'interessato può chiedere di prendere visione o di ricevere copia dei documenti amministrativi a cui chiede di accedere.Possiamo distinguere 2 tipologie di accesso, regolate da differenti normative:

  • l'ACCESSO AGLI ATTI, normato dall'art. 22 della  Legge 241/1990, prevede il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi individuando come "interessati" tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
  • l'ACCESSO CIVICO, regolato dall’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, che riconosce a chiunque:
    a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
    b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).

È possibile presentare una domanda di accesso agli atti (L. 241/90) o di accesso civico (Dlgs 33/2013) attraverso il Portale dei servizi al cittadino.

Presenta la tua richiesta:

  • Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90: mi serve un particolare documento per la tutela di un mio diritto/interesse
    L'accesso agli atti, normato dall'art. 22 della Legge 241/1990, prevede il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi individuando come "interessati" tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
  • Accesso civico semplice: non ho trovato sul sito un documento che l'ente è tenuto a pubblicare
    L'accesso civico semplice, regolato dall’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013, riconosce a chiunque a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale
  • Accesso civico generalizzato: non ho uno specifico interesse, ma vorrei saperne di più in merito ad una particolare questione
    L'accesso civico generalizzato, regolato dall’art. 5 comma2 del Decreto legislativo n. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Una volta entrati nel portale, per inviare una richiesta, occorre cliccare su "INVIARE UNA PRATICA", autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS e seguire l'iter di domanda on line.

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Costi

Il servizio è gratuito salvo il rimborso dei costi di ricerca, visura, riproduzione e spedizione delle copie di documenti, definiti dal seguente disciplinare: