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FAQ n.1 Glossario opere edilizie libere e Strumenti Urbanistici locali

Glossario opere edilizie libere e strumenti urbanistici locali

Quesito: L'allegato 1 del DM 02/03/2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera), in premessa, precisa che “La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”.

Si chiede se, nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina (URF), l'elenco riportato nella suddetta tabella, possa ritenersi totalmente conforme agli strumenti urbanistici locali o se siano individuabili opere od elementi in contrasto con la normativa locale.

Risposta: Si premette che Il “Glossario edilizia libera” (Allegato 1 del DM 02/03/2018 “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”) non incide sulle norme che disciplinano l'attività edilizia libera previste all'art. 6 del DPR 380/2001 e all'art. 7 della LR 15/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il Glossario è semplicemente un elenco che, approfondendo le definizioni generiche di legge, identifica con maggiore dettaglio e precisione alcune opere che già si trovavano sotto il regime dell'edilizia libera.

Per esempio il Glossario identifica 25 interventi riconducibili alla nozione generica di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001: per esempio, si riscontra in modo univoco a livello nazionale, che “l'inserimento di strati isolanti e coibenti” effettuato durante la sostituzione di un manto di copertura, costituisce opera di “manutenzione ordinaria”, pertanto soggetta ad edilizia libera.

L'elenco delle opere contenute nel Glossario, tutte attuabili in regime di edilizia libera, trova diretta applicazione, prevalendo su eventuali norme contrastanti contenute nella regolamentazione di livello comunale: per esempio, i Regolamenti urbanistici edilizi (RUE) in materia di eliminazione delle barriere architettoniche non potranno prevedere (e se lo prevedono devono intendersi per tale aspetto superati) la necessità di un titolo edilizio per un ascensore interno che non incida sulla struttura portante, in quanto il Glossario chiarisce (punto 28) che trattasi di intervento di edilizia libera.

E' tuttavia precisato che le opere in elenco -pur in assenza di titolo abilitativo- devono essere eseguite “nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”. Esempio: il Glossario specifica che le pavimentazioni esterne, contenute entro l'indice di permeabilità, sono soggette ad edilizia libera (punto 40 dell'elenco); tali pavimentazioni, nel territorio dell' URF, devono però rispettare l'articolo 12, comma 2, delle Norme di attuazione del RUE in base al quale nelle zone agricole i “marciapiedi di servizi di valore e abitazioni e percorsi pedonali” sono da realizzarsi con materiali naturali.

La legge prevede il caso in cui le opere di edilizia libera siano realizzate in modo difforme dalla disciplina edilizia, disponendo specifiche sanzioni (art. 16 bis, comma 4, della LR 23/2004).

Per quanto sopra, coloro che eseguono interventi in edilizia libera (in alcuni casi senza necessità di ricorrere ad un tecnico professionista) devono comunque essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel RUE, consultabile al seguente link, potendo sempre fare riferimento al SUE che è tenuto a fornire adeguata informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività edilizia.

Va da sé che, qualora ricorra il caso, deve essere rispettata ogni altra legge o disposizione di settore (ad esempio l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione sismica, l'autorizzazione della Soprintendenza, ecc.).

Data ultima modifica: 4 Ottobre 2018