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FAQ n.3 Vademecum per la realizzazione di cappotti termici-isolamento a tetto e interventi di riqualificazione energetica

Quesito: Per interventi di coibentazione dell'involucro (isolamento tetto, cappotto, ecc) quale titolo abilitativo è necessario presentare? Le deroghe alle distanze sono sempre possibili? Quali sono i principali indirizzi del RUE per tali interventi? Quali gli ulteriori aspetti da considerare?
Risposta: Gli interventi di coibentazione dell’involucro possono essere realizzati nell’ambito dei procedimenti edilizi e paesaggistici di seguito schematizzati:

Tipologia di interventi edilizi

Qualificazione intervento e procedimento edilizio

Procedimento Paesaggistico

Riferimento normativo edilizio

Inserimento di strati isolanti e coibenti a tetto con riparazione, rinnovamento, sostituzione del manto di copertura nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali, non associato ad ulteriori interventi edilizi.

Manutenzione ordinaria-
Attività edilizia Libera

Intervento liberalizzato se non comporta la realizzazione di manufatti o elementi emergenti dalla sagoma del fabbricato (Voce A.2 del D.P.R. 31/2017).
Autorizzazione paesaggistica semplificata, se comporta elementi emergenti dalla sagoma del fabbricato (Voce B.4 del D.P.R. 31/2017).

D.P.R. 380/2001 art. 6 comma 1, lett. a), art. 3 comma 1 lett. a)
L.R. 15/2013 art. 7 comma 1 lett. a).
Glossario attività edilizia libera voce 11.

Isolamento termico a parete associato o meno a isolamento a tetto, non comportante modifica della forometria dei prospetti (senza risvolto interno alla spalla del muro).

Manutenzione straordinaria -
CILA

Autorizzazione paesaggistica semplificata, (Voci B.4 e B.5 del D.P.R. 31/2017).

D.P.R. 380/2001 art. 6 bis.
L.R. 15/2013 art. 7 comma 1 lett. a).

Isolamento termico a parete associato o meno a isolamento a tetto, con limitata modifica della forometria dei prospetti (con risvolto interno alla spalla del muro di ridotto spessore che non altera la composizione dei prospetti).

Manutenzione straordinaria -
CILA

Autorizzazione paesaggistica semplificata, (Voci B.2, B.3 e B.4 del D.P.R. 31/2017).

D.P.R. 380/2001 art. 6 bis.
L.R. 15/2013 art. 7 comma 1 lett. a).

Isolamento termico a parete associato o meno a isolamento a tetto, con  modifica della forometria dei prospetti (con risvolto interno alla spalla del muro  con alterazione della composizione dei prospetti).

Ristrutturazione edilizia- SCIA

Autorizzazione paesaggistica semplificata, (Voci B.2, B.3 e B.4 del D.P.R. 31/2017).

D.P.R. 380/2001 art.22 comma 1 lett.a)
L.R. 15/2013 art. 13 comma 1 lett. a).

Non comportano incremento volumetrico, aumento di superficie o modifica dell’altezza e dei rapporti di copertura gli interventi per i quali sono soddisfatte le condizioni riportate all’art. 5 comma 5  della DGR 967/2015 e s.m.i così come modificata dalla DGR 1383 del 19.10.2020 “Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (...)”, e sua rettifica con DGR 1548/2020, di seguito riportato:
“Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei valori di trasmittanza previsti all’Allegato 2 “Requisiti minimi”:

a) nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 “Controllo delle perdite per trasmissione” per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di ampliamento volumetrico < 15%;

b) nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 “Parametri relativi all’involucro dell’edificio di riferimento” per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento volumetrico > 15% e di demolizione e ricostruzione. .”

La verifica delle condizioni di cui all’art. 5 comma 5 dell’atto di coordinamento tecnico deve essere attestata dal termotecnico nell’ambito della presentazione della pratica edilizia predisponendo specifica asseverazione.
Per quanto attiene alle distanze, “nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici (1), alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Ma attenzione perchè le deroghe vanno esercitate “nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”. A tal fine va richiamata la sentenza 11845/2020 della corte di cassazione civile, nell’ambito della quale, in relazione alla valutazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute, ”la distanza dal confine delle vedute, quando queste si aprono in un incavo del muro, deve essere di un metro e mezzo calcolato dalla facciata esterna del muro stesso.”
Quesito: Quale ulteriore documentazione tecnica è necessario allegare al procedimento edilizio ed alla comunicazione di fine lavori?
Risposta: L’ulteriore documentazione amministrativa a corredo del procedimento edilizio, è definita all’art. 8 “Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti “della DGR 1548/2020.
La documentazione da depositare nell’ambito del titolo abilitativo consiste nella “relazione tecnica di progetto predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4 alla DGR con riferimento alla tipologia di intervento prevista”, che contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:
a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3 (ovvero nuova costruzione, ristrutturazione importante o riqualificazione energetica);
b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili.”
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della DGR 1548/2020, per quanto attiene ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica (rif. Tavole di progetto per il territorio urbano e rurale, politiche di intervento per il centro storico), limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (ovvero il SUE o la Soprintendenza per i beni vincolati), il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.(2)
La documentazione necessaria al termine dei lavori da presentare allegata alla SCEA, alla comunicazione di fine lavori per le opere soggetta a CILA ovvero da conservare da parte del proprietario per nel caso di attività di edilizia libera, consiste in:

  • Attestato di Qualificazione Energetica nel caso di ristrutturazione importanti di primo livello (qualora la realizzazione del cappotto o isolamento a tetto interessi l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio), ai sensi dell’art. 8 comma 9 della DGR 1548/2020;
  • Attestato di Prestazione Energetica: nel caso di ristrutturazione importante (definizione art. 3 dell’atto di coordinamento tecnico) o se l’intervento comporta la modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 8 comma 17 (3) della DGR 1548/2020;
  • Dichiarazione da parte dell’impresa esecutrice di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato nel caso di riqualificazione energetica o nel caso in cui l’intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l’edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, (art. 8 comma 11 della DGR 1548/2020).

Sono escluse dall’obbligo di attestazione della prestazione energetica (APE) le unità immobiliari delle seguenti categorie di edifici (rif. DGR 1385/2020, Allegato 2, Art. 2 comma 5):
“a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili o sfruttando gli apporti energetici gratuiti generati dal processo produttivo, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano la climatizzazione invernale o estiva;
c) gli edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianto termico di climatizzazione;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 4 il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; in tali casi, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio; agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
h) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A-7 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);
 i) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti“.
Si evidenzia che ai sensi della DGR 1523/2020 così come modificata dalla DGR 1548/2020 (vedi anche circolare 788286 del 27.11.2020), per gli interventi che beneficiano di ecobonus, quanto specificato nelle norme tecniche del PAIR per la climatizzazione invernale e estiva nei locali accessori degli edifici non assume rilevanza ai fini della definizione degli interventi di isolamento termico, che sono subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici definiti dall’apposito Decreto Ministeriale. Ovvero in presenza di locali accessori (cantine, soffitte, vani tecnici), già dotati di impianti di riscaldamento regolarmente autorizzati, è possibile considerare gli stessi quali locali disperdenti ai fini dei benefici fiscali. Al di là delle definizioni per l’accesso ai benefici fiscali, restano valide le disposizioni del PAIR in ordine al non riscaldamento/raffrescamento di detti ambienti.
Quesito: Quali sono i principali riferimenti normativi per gli interventi di coibentazione nel RUE?

Risposta:La coibentazione degli edifici esistenti è disciplinata dall’art. 32 della Tav. P5 del RUE, in particolare ai sensi del RUE non si possono realizzare soluzioni che aumentino lo spessore verso l’esterno delle parti costituenti l’involucro edilizio:

  • sui fronti di edifici che si attestano su strada;
  • sui fronti edificati continui ove la continuità dei fronti rappresenti un valore da conservare;
  • su edifici di valore storico architettonico (vedi campitura tavole P3 di progetto del RUE e in centro storico Tav. Politiche dello stesso);
  • su edifici in centro storico o di valore culturale-testimoniale o significativi dell’architettura moderna, individuati nel RUE o con le modalità ivi previste, qualora il maggiore spessore interferisca con elementi significativi dal punto di vista storico, architettonico, documentale (quali marcapiani, cornici, decori, modanature di cornicioni e davanzali, ecc.).

A livello di raccomandazione e per prioritaria finalità di sicurezza sismica, il progettista deve considerare che nel caso di coibentazione esterna degli edifici occorre evitare l’occultamento degli eventuali fenomeni di dissesto leggibili nello stato attuale delle murature, utili per diagnosi sulle problematiche strutturai dell’edificio
Sugli edifici  di  interesse storico, o comunque nei casi per i quali ai sensi delle norme sopra richiamate non è possibile realizzare i tradizionali “cappotti” termici, può rivelarsi utile e risolutivo l’impiego dei cosiddetti “intonaci termici”, che se correttamente posati rappresentano una valida alternativa per la coibentazione delle pareti, anche esterne, risolvendosi in minimi spessori, equiparabili appunto a quelli di un intonaco.
Con riferimento al “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 ed agli interventi su edifici vincolati, si richiama la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 595 del 16.12.2020, ove viene chiarito che “qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali,la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame. Pertanto, se l'edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico“
Nell’ambito della realizzazione di isolamenti a tetto esterni alla sagoma di edifici di valore culturale e testimoniale si dovrà garantire il mantenimento degli spessori e della profondità dell’originario cornicione, tale condizione deve essere sempre osservata negli interventi del centro storico.
Sono ammesse soluzioni di riqualificazione energetica anche parziali, che non coinvolgono la totalità delle unità immobiliari dell’edificio, a condizione che eventuali elementi di discontinuità orizzontale o verticale siano trattate in modo tale da garantire una composizione ordinata della facciata. Come mero esempio si riporta il suggerimento di prevedere l’installazione dei pluviali in corrispondenza del disallineamento tra gli edifici edifici oggetto di riqualificazione energetica e gli edifici non trattati. Qualora la discontinuità riguardi due diversi livelli dell’edificio, si suggerisce venga risolta con marcapiani o soluzioni di rivestimento  o facciata ventilata finalizzati anche alla riqualificazione architettonica della stessa.
In edifici condominiali, anche non vincolati o tutelati dagli strumenti urbanistici, che presentino un rivestimento di pregio (in mattoni faccia a vista, in ceramica, in pietra, ecc..), o comunque caratterizzante l’edificio in relazione al periodo storico di costrizione, si suggerisce, pur non essendoci impedimenti normativi, di valutare se la scelta del cappotto esterno rappresenti la più adeguata soluzione progettuale, o se esistano ragionevoli alternative finalizzate ad una migliore soluzione estetica, che dovrà essere comunque attentamente ponderata in sede privatistica o di assemblea condominiale.
Elementi di attenzione nella progettazione dei cappotti termici:
- il risvolto del materiale coibente in corrispondenza delle finestre e finalizzato alla eliminazione dei ponti termici potrà essere realizzato solo qualora siano rispettati i requisiti aereo-illuminanti degli ambienti interni,  in caso di  ambienti legittimamente realizzati non conformi al D.M. 1975  dovrà essere perseguito il principio di non peggioramento dei rapporti aereo-illuminanti esistenti.
- in caso di edifici/unità immobiliari già conformi alla L. 13/1989, la realizzazione dei cappotti dovrà garantire il mantenimento dei requisiti per il superamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in ogni caso non dovranno  crearsi nuove barriere architettoniche (ad esempio producendo soluzioni non conformi agli art. 8 e 9 del DM. 236/1989).
- in centro storico, in applicazione degli artt. 32 e 75/9 della Tav. P.5, potranno eccezionalmente essere realizzati cappotti sporgenti su pubblico passaggio ad una quota superiore a 3,50 mt., limitatamente a facciate a sbalzo e qualora non vi sia continuità della facciata anche in senso verticale;
- se il cappotto/isolamento termico insiste su proprietà di terzi, la pratica edilizia -per la parte di intervento che vi ricade- dovrà essere presentata dall'avente titolo sull'altrui proprietà.

Note:
 (1) Nell’ambito delle distanze tra edifici si intende che la deroga riguardi anche le distanze tra pareti finestrate di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968

(2) Sono altresì esclusi ai sensi dell’art. 4 dell’atto di coordinamento tecnico regionale :b) gli edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti; e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nelle specifiche disposizioni di cui all’Allegato 2 punti B.9 e D.7; g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

(3) Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente Atto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. In tali casi, ove l’intervento comporti la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica o la revisione dell’attestato esistente.”

Data ultima modifica: 29 Marzo 2021