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Cancellazione anagrafica di cittadino straniero per trasferimento della residenza all’estero

Presentazione della dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero, al fine della cancellazione anagrafica.

Chi può farne richiesta

I cittadini, di nazionalità non italiana, iscritti nell’anagrafe dei residenti nel Comune ma che intendono trasferire la propria dimora abituale all’estero. Ogni componente maggiorenne della famiglia è tenuto a presentare richiesta per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Documentazione necessaria

  • documento di identità in corso di validità.

Costi e modalità di pagamento

Gratuito.

Tempi del procedimento

La cancellazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, con decorrenza dal ricevimento stesso.

La dichiarazione è soggetta ad accertamenti nel termine di 45 giorni:

  • se gli accertamenti restituiscono esito positivo, il procedimento si conclude definitivamente in tale termine
  • se gli accertamenti restituiscono esito negativo, viene inviata comunicazione di preavviso di rigetto, concedendo all’interessato 10 giorni dal ricevimento per fornire osservazioni utili per addivenire all’esito positivo. In tal caso il procedimento si conclude, previa valutazione delle osservazioni e ulteriori accertamenti, entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni, con la conferma della cancellazione o con il rigetto definitivo della pratica, cui consegue ripristino della posizione anagrafica precedente degli interessati.

Come fare/cosa fare

I cittadini potranno presentare la dichiarazione utilizzando l’apposita modulistica ministeriale, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, modificato dal D.P.R. n. 154 del 30 luglio 2012 e dal D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015; Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e successive modificazioni; Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

Modulistica

Domande Frequenti

Accedi alla pagina delle FAQ: domande ricorrenti.

Ulteriori informazioni

Silenzio assenso o diniego: Silenzio assenso in base all’art. 20 Legge 07 agosto 1990 n. 241.

Servizi responsabili del procedimento per ambito territoriale:

  • Servizio Polifunzionale Castel Bolognese, Faenza e Solarolo
  • Servizio Polifunzionale Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

Potere sostitutivo: Sindaco quale Ufficiale di Governo e titolare della funzione.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:

  • ricorso gerarchico al Prefetto
  • ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile.

Autocertificazioni: SI.

Modalità di controllo autocertificazioni

Il controllo sulla dichiarazione viene effettuato con accertamenti anagrafici.

Controllo autocertificazioni

Il controllo sull’avvenuto trasferimento della dimora abituale all’estero viene effettuato per tutte le pratiche.

Privacy: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Unione della Romagna Faentina alla quale i Comuni ad essa aderenti hanno delegato la gestione dei servizi, secondo le specifiche norme in materia sopra esposte. I dati raccolti vengono divulgati alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti anagrafici, come normativamente previsto.

Data ultima modifica: 19 Agosto 2020