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Commercio al dettaglio - Vendita farmaci da banco: segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Modulistica

Inoltro on-line solo per la modalità di vendita on-line

Chi è interessato al servizio?

Coloro che all’interno di un esercizio di vicinato, una media o una grande struttura di vendita intendono, in un apposito reparto, vendere farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis del DL 347/2001, convertito con modificazioni, dalla L 405/2001, e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

 

Quali richieste può presentare

Segnalazione certificata di inizio attività che deve essere inoltrata al Comune e al Ministero della Salute, alla Regione, alla Agenzia Italiana del Farmaco, all’Ordine dei Farmacisti, alla AUSL. 

 

Quali effetti avrà la richiesta?

La Scia correttamente presentata consente di esercitare l’attività, fermo stando il rispetto delle diverse norme applicabili in materia di commercio e di vendita di farmaci.
L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 

Quali atti e documenti sono richiesti?

- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante) 
- Copia della comunicazione presentata al Ministero della Salute, all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione e al Comune sede dell'attività. 

 

Esistono tempi da rispettare?

La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica in un reparto dell’esercizio commerciale di vicinato o di una media o grande struttura di vendita autorizzata. 

 

Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo o tariffa per quanto di competenza del Servizio SUAP.

 

Ci sono limitazioni?

Non sono previste limitazioni; è previsto l’obbligo della presenza e dell’assistenza personale e diretta del farmacista abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine.

 

Normativa:

- DL 223/ 2006 art. 5;
- LR 6/2007 art. 4.

 

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Data ultima modifica: 15 Maggio 2018