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Onoranze funebri - segnalazione certificata di inizio attività di sede secondaria di attività funebre nel Comune di Faenza

Chi è interessato al servizio?

Coloro che risultano già titolari di autorizzazione di cui alla LR 19/2004 per l’esercizio dell’attività funebre rilasciata anche da altro Comune dell'Emilia-Romagna che intendono aprire una ulteriore sede per la trattazione degli affari a Faenza.

 
Quali richieste può presentare

Segnalazione certificata di inizio attività, in carta semplice, indirizzata all'Unione della Romagna Faentina;

 
Quali effetti avrà la richiesta?

L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 
Quali atti e documenti sono richiesti?

- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante) 
- copia del piano di formazione del personale con indicazione dei bisogni formativi del personale, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione 
- attestati di frequenza ai corsi di formazione del personale da parte degli operatori funebri o necrofori sopraindicati (in caso di corsi di formazione già effettuati o in attuazione) 
- dichiarazione di accettazione del ruolo di necroforo con l'impegno a frequentare il corso qualora non in possesso dell'attestato formativo 
- copia del contratto registrato o la certificazione del notaio (in caso di subentro)

 
Esistono tempi da rispettare?

Non esistono periodi particolari in cui deve essere presentata la segnalazione certificata.
La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.

 

Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio Suap.

 
Ci sono limitazioni?

Non sono previsti contingenti o limitazioni.
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle normative vigenti.

 
Normativa:

- LR 19/2004;
- Delibera Giunta Regionale 163/2006;
- Delibera Giunta Regionale 156/2005;
- L 241/1990 art. 19.

 
Altre notizie:

Procedimento particolarmente complesso per cui si invita il richiedente a prendere contatti preventivi con il Servizio SUAP.
 

Data ultima modifica: 15 Maggio 2018