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Sospensione dei mutui

Riferimento normativo

Art. 8 Ordinanza di Protezione Civile n. 1003 del 14 giugno 2023

Ocdpc n. 1.003 del 14 giugno 2023 | Dipartimento della Protezione Civile

A chi si applica

Ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati. 

Cosa prevede

 Diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Data ultima modifica: 21 Giugno 2023