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Suap 18 – PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ai sensi art. 6 D.lgs. 28/2011

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è il procedimento disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, finalizzato alla realizzazione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili indicati nei paragrafi 11 e 12 delle “Linee Guida per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili” del 10/9/2010 (indicati in dettaglio nel modulo).

Il proprietario dell’immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e degli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 241/90, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore ai fini della acquisizione da parte del Comune.

Ci sono costi o tariffe previsti?

Diritti di segreteria pari a € 100,00 da effettuarsi a nome del richiedente, a favore della Tesoreria dell'Unione della Romagna Faentina presso uno sportello della CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. IBAN IT82C0627013199T20990000853

Quali atti e documenti sono richiesti?

Modello di PAS corredato relazione tecnica, elaborati grafici, stralcio del RUE con indicazione dell’area di intervento, documentazione fotografica, documentazione catastale, progetto impianti ai sensi del DM 37/2008 (se dovuti), elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete, dichiarazione di non rilevanza ai fini della normativa antisismica ai sensi del DGR 687/2011 o deposito della pratica sismica o autorizzazione sismica

Esistono tempi da rispettare?

La PAS deve essere presentata almeno trenta giorni prima di dare inizio ai lavori.Entro il termine di trenta giorni l’attività deve ritenersi assentita, salvo che il Comune, verificata la assenza di una o più delle condizioni prescritte, notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Nel caso debbano essere acquisiti atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione, una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino alla conclusione della conferenza di servizi.

Data ultima modifica: 20 Agosto 2020