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Commercio su aree pubbliche (ambulante) – Commercio itinerante: domanda di nuovo rilascio/subentro di attività per il commercio su aree pubbliche di tipo B (in forma itinerante)

Chi è interessato al servizio?

Coloro che intendono svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

 

Quali richieste può presentare

Domanda in carta da bollo indirizzata al Sindaco del Comune di residenza o al Sindaco del Comune dove il richiedente intende avviare l’attività.
L’attività di tipo B consente:
- il commercio in forma itinerante nella regione di rilascio;
- il commercio in forma itinerante nelle altre regioni;
- la vendita al domicilio del consumatore o nei locali ove si trovi per ragioni di studio, lavoro, cura, svago;
- la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio;
- la partecipazione alle fiere in tutta Italia.

 

Quali effetti avrà la richiesta?

Accoglimento o rigetto entro il termine di 90 gg. salvo interruzione nei casi di irregolarità o incompletezza riscontrati.

 

Quali atti e documenti sono richiesti?

- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante) 
- copia del contratto registrato o della certificazione del notaio (ovvero documento comprovante la risoluzione del contrattod'affitto/comodato) 

 

Esistono tempi da rispettare?

Per esercitare l’attività di commercio su area pubblica itinerante occorre essere preventivamente autorizzati.

 

Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio Sportello unico per le Attività produttive.
Una marca da bollo per la domanda e una marca da bollo per il rilascio.

 

Ci sono limitazioni?

Non sono previsti contingenti per il rilascio.
L’attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di regolarità contributiva.
L’attività itinerante non può essere esercitata nelle vie e piazze interdette dall’Amministrazione Comunale a questo tipo di attività.

 

Normativa:

- D.Lgs 114/1998;
- D.Lgs 59/2010;
- LR 12/1999;
- Delibera GR 1368/1999;
- LR 1/2011.

 

Altre notizie:

Sono previsti due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
L’attività itinerante può essere svolta (fatte salve le limitazioni stabilite dai Comuni) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente
necessario a servire il consumatore, con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta sui banchi.
Nel Comune di Faenza le aree (vie, piazze) interdette al commercio itinerante sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale.
 

Data ultima modifica: 15 Maggio 2018